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Statuto della Federazione Toscana
A.I.C.C.R.E

Approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 31/03/2017

Art. 1 (Natura e finalità)

La Federazione Toscana è l’Associazione regionale dell’ A.I.C.C.R.E (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) ai sensi dell’art. 5 dello statuto nazionale.

La Federazione non ha scopo di lucro ed ha la propria sede in Firenze.

Art. 2 (Compiti)

La Federazione Toscana nel perseguire le finalità ed i compiti indicati dallo Statuto Nazionale opera in particolare per:

  • sviluppare una cultura europeista fondata sui principi di federalismo, di pace, di interdipendenza, di solidarietà e di pari dignità di tutti gli esseri umani;
  • svolgere attività di informazione e divulgazione sui temi che riguardano la costruzione degli Stati Uniti d’Europa, valorizzando il ruolo delle Assemblee elettive locali e regionali secondo il rispetto del principio di sussidiarietà;
  • operare per la cooperazione decentrata offrendo un supporto di servizio agli Enti associati nei loro rapporti con il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea;
  • promuovere iniziative di gemellaggio e di reciproca conoscenza tra realtà di Paesi diversi. Sollecitare iniziative di conoscenza e solidarietà tra tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo;
  • favorire la collaborazione e il coordinamento organizzativo tra le Associazioni toscane delle Autonomie locali;
  • estendere la partecipazione dei Soci titolari alla vita dell’Associazione e favorire l’adesione di nuovi Soci titolari e individuali;
  • aderire ad analoghe Associazioni, Fondazioni od Enti e costituire e/o partecipare a società anche unipersonali.

Art. 3 (Soci Titolari)

Sono soci titolari della Federazione Toscana dell’AICCRE con diritto di voto nelle istanze congressuali dell’Associazione: la Regione Toscana, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e le altre rappresentanze elettive delle Comunità locali che abbiano deliberato l’adesione all’Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto.

Per la Regione Toscana sono soci titolari il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio Regionale. Per le aree metropolitane istituite con legge nazionale e/o regionale sono soci titolari i loro rappresentanti legali.

I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell’Ente, Sindaco, o Presidente, o da un suo delegato permanente di norma componente degli organi dell’Ente stesso.

Art. 4 (Soci individuali)

Possono far parte dell’AICCRE come soci individuali i componenti del Parlamento Europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell’Unione europea, i membri eletti delle assemblee regionali e locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, e i componenti di organi regionali e locali responsabili verso organi eletti, i quali aderiscano agli scopi dell’Associazione e ne accettino lo Statuto. Possono inoltre far parte dell’AICCRE, come soci individuali, anche gli ex eletti europei, nazionali, regionali e locali.

I Soci individuali hanno diritto di voto nelle istanze congressuali della Federazione e possono essere eletti come delegati all’Assemblea congressuale nazionale. Possono essere eletti a far parte degli organi dirigenti della Federazione e la loro quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 (Adesione)

L’adesione è a tempo indeterminato salvo il recesso da farsi entro il 31 ottobre ed ha effetto dall’1/1 dell’anno successivo.

Il recesso comporta la decadenza dagli incarichi.

Art. 6 (Organi della Federazione)

Sono Organi della Federazione :          

L’Assemblea Generale dei Soci
La Direzione Regionale
L’Esecutivo Regionale
Il Presidente ed i Vice Presidenti
Il Segretario
Il Tesoriere
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri

Art. 7 (Assemblea dei Soci)

L’Assemblea Regionale definisce gli indirizzi generali della Federazione Toscana; adotta lo Statuto, elegge la Direzione Regionale, il Presidente ed i Vice Presidenti,  il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Fanno parte dell’Assemblea regionale i Soci titolari ed i Soci individuali che abbiano aderito all’Associazione al momento in cui l’Assemblea regionale è convocata dalla Direzione per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Congressuale Nazionale in occasione del rinnovo degli Organi Nazionali.

Per il rinnovo dei propri Organi l’Assemblea regionale è convocata in via ordinaria dalla Direzione entro i cinque mesi successivi alla elezione della maggioranza degli Enti Locali toscani.

Può essere convocata in via straordinaria dalla Direzione regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, in particolare in preparazione di assemblee nazionali straordinarie, oppure su richiesta di un quinto dei Soci titolari.

La convocazione dell’Assemblea regionale avviene a mezzo lettera. All’Assemblea sono invitati i Rappresentanti delle Organizzazioni regionali delle Autonomie Locali e delle Associazioni europeiste presenti nella Regione.

Copia della convocazione assembleare e copia delle relative deliberazioni vengono affisse nei locali della sede associativa.

Art. 8 (Direzione Regionale)

La Direzione determina le linee programmatiche della Federazione, convoca l’Assemblea ed elegge al suo interno il Segretario regionale e l’Esecutivo regionale, nomina il Tesoriere, approva il Bilancio Preventivo e le eventuali variazioni e il Conto Consuntivo, adotta il programma annuale di attività, delibera le spese e può delegare al Presidente, al Segretario o all’Esecutivo deliberazioni di spesa entro importi determinati o per compiti specifici.

Adotta il regolamento di contabilità.

La Direzione Regionale è composta da 50 membri dei quali almeno 30 sono Soci titolari.

Fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e i Coordinatori delle Consulte; i Presidenti della Regione, i Presidenti delle Provincie e i Sindaci dei Comuni capoluogo.

Partecipano con voto consultivo il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Sono invitati ai lavori della Direzione i Soci titolari e individuali eletti nella Direzione Nazionale, il rappresentante dell’ANCI, dell’URPT, dell’UNCEM, della Lega delle Autonomie Locali, della CISPEL, del Movimento Federalista Europeo, dell’AEDE, della Consulta regionale per l’Immigrazione; i Parlamentari europei eletti nella Regione.

La Direzione è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta per trimestre e in via straordinaria per iniziativa del Presidente o di un quinto dei suoi membri in carica.

La Direzione può cooptare fino ad un massimo di 10 Soci.

La Direzione approva il Bilancio di previsione entro il 20 dicembre dell’anno precedente l’esercizio al quale esso si riferisce ed il Bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 9 (Esecutivo Regionale)

L’Esecutivo assicura la gestione ordinaria dell’attività della Federazione nel rispetto delle decisioni dell’Assemblea e della Direzione. Propone alla Direzione regionale il programma di attività annuale e predispone il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo.

E’ composto dal Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e i Coordinatori delle Consulte.

Partecipa ai lavori dell’Esecutivo il Collegio dei Revisori.

Art. 10 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta la Federazione e ne è il rappresentante legale, presiede l’Assemblea Regionale, la Direzione Regionale e l’Esecutivo Regionale convoca, d’intesa col Segretario, la Direzione e l’Esecutivo, garantisce il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell’Associazione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

In caso di più Vice Presidenti uno di essi assume la veste di Vicario che sostituisce il Presidente in caso di impedimento permanente, decadenza o decesso; in questi casi è tenuto a convocare l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 (Il Segretario)

Il Segretario assicura la continuità dell’azione politica della Federazione e provvede all’attuazione delle decisioni adottate dagli organi collegiali, indirizzandone l’attività corrente.

Art. 12 (Il tesoriere)

Il Tesoriere risponde alla Direzione regionale della gestione amministrativa, secondo gli indirizzi del regolamento di contabilità, verifica l’andamento delle Entrate e delle Uscite rispetto alla disponibilità del Bilancio e alla situazione di cassa, firma i mandati di spesa, predispone lo schema di Bilancio preventivo e le relative variazioni ed il Conto consuntivo.

Art. 13 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri effettivi  e due supplenti che eleggono tra di loro un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla e vigila sull’amministrazione della Federazione. Esprime il parere sulla proposta di bilancio di Previsione e relaziona sul rendiconto della gestione.

Vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto.

Art. 14 (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri; esso elegge nel proprio seno un presidente. Esamina le questioni che investono i soci e che sono sottoposte al Collegio dai soci stessi o dagli organi statutari. Riferisce le proprie determinazioni alla Direzione Regionale e presenta proprie eventuali valutazioni e proposte.

Art. 15 (Consulte)

Al fine di estendere la partecipazione alla vita della Federazione e di organizzare con maggiore efficacia le singole attività, vengono costituite la Consulta regionale dei Gemellaggi, la Consulta regionale dei Funzionari e dei Dirigenti degli Enti Locali, la Consulta delle elette e nominate e la Consulta per le attività giovanili.

Le Consulte sono nominate dalla Direzione e si articolano in strutture decentrate.

Art. 16 (Norme particolari sugli organi)

  • Il Presidente  è socio titolare;
  • Presidente e Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere, Presidente del Collegio dei revisori e Presidente del Collegio dei probiviri, non possono rivestire l’incarico per più di due mandati consecutivi.
  • I membri della Direzione e dell’Esecutivo decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi. Decadono inoltre in caso di assenza dalla metà delle riunioni tenute annualmente;
  • L’Associazione opera  perché  negli organi collegiali, uomini e donne siano presenti in misura paritaria.
Art. 17 (Validità delle sedute)

Le sedute degli Organi collegiali sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri in carica; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 18 (Gestione amministrativa)

Il Bilancio di Previsione chiude in pareggio. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono riportati al nuovo Esercizio salvo la costituzione di fondi di riserva o di capitale che non possono  essere distribuiti fra gli Associati  neanche in modo indiretto.

Il regolamento di contabilità fissa le modalità per la pubblicità delle delibere e dei bilanci.

Art. 19 (Liquidazione della Federazione)

In caso di scioglimento della Federazione toscana il patrimonio è devoluto interamente all’AICCRE Nazionale.

Art. 20 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto nazionale dell’AICCRE e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare le disposizioni del D.Lgs n° 460 del 1997 e del D.Lgs n° 267 del 2000 e successive modifiche.