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Gemellaggi

Breve guida

Premessa

La costruzione di una nuova idea di Europa a seguito delle tragedie derivanti dalla Seconda Guerra Mondiale ha sempre avuto come obiettivo creare, non solo le condizioni economiche ed istituzionali, ma anche quell’insieme di legami, pace e amicizia tra i popoli che consentisse l’affermazione di una comune prospettiva continentale. Il gemellaggio va, quindi, collocato nel percorso che conduce all’affermazione di una cittadinanza che condivide un “pensiero europeo”: le relazioni costanti devono essere il terreno su cui sviluppare, non solo, alleanze collaborative, ma anche, una graduale costruzione di un’identità europea attraverso la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione. 

Quando parliamo di gemellaggio qualificandolo con l’aggettivo europeo intendiamo, quindi, evidenziare subito il quadro di riferimento all’interno del quale la nostra azione si pone: quello della costruzione dell’Unione, da realizzare su base federale, caratterizzandola con la dimensione umana. Noi concorriamo all’impresa attraverso i vincoli permanenti di fraternità e cooperazione solidale, fondati su un atto solenne sottoscritto dai Rappresentanti di Comuni, Enti intermedi e Regioni a nome dei cittadini chiamati ad essere i protagonisti degli scambi a tutti i livelli.

Le relazioni dirette tra le popolazioni di paesi differenti determinano la reciproca conoscenza e la stima progressiva delle persone — singole o riunite in associazione — le cui comunità d’appartenenza, pur muovendosi verso obiettivi condivisi, sono depositarie di identità specifiche.

Esaltando l’unità nella diversità, i gemellaggi accelerano il processo di superamento d’ogni genere di pregiudizio; e favoriscono l’acquisizione della consapevolezza dei comuni valori europei che concorrono, con quelli di altre civiltà, alla diffusione della solidarietà in tutti i continenti e quindi all’affermazione della pace nel mondo. L’Europa dei Cittadini, delle Regioni e dei Popoli non può avere altro significato né altra finalità.

 

 

Procedura

L’iniziativa è assunta, in genere da un gruppo promotore, il cui obiettivo è di coinvolgere da subito il maggior numero di abitanti, sensibilizzandoli all’argomento attraverso iniziative sociali e culturali. Per approfondimenti o sostegno in queste fasi, è possibile chiedere il supporto della sede centrale o della Federazione regionale dell’AICCRE, anche attraverso la partecipazione di esponenti ad assemblee popolari. 

Il Consiglio comunale delibera di insediare un Comitato di gemellaggio, rappresentativo dell’amministrazione (il sindaco o un delegato ne è presidente) e delle componenti della comunità locale. Il comitato è dotato di un regolamento (ed eventuale statuto), formulato autonomamente dal Comune. AICCRE e la Federazione regionale Toscana sono disponibili a fornire supporto in tale fase. 

Per l’individuazione dei partner è possibile rivolgersi all’associazione o procedere in maniera autonoma. Una volta individuato la (o le) comunità-partners, il Consiglio comunale delibera la decisione di gemellarsi, dandone notazione all’associazione e al partner. È possibile procedere con un rapporto di tipo bilaterale (con un unico partner) o di tipo stellare (con più partner). 

Contestualmente è approvato il testo del gemellaggio con cui le parti si impegnano a favorire lo scambio reciproco sulle tematiche di interesse comune e a cooperare nei settori selezionati e individuati come oggetto dell’accordo. Nel documento è presente una sezione in cui le parti si impegnano a sostenere le spese necessarie all’attuazione del gemellaggio ed è indicato il periodo di validità del gemellaggio, che è rinnovabile. 

Finanziamenti dell’Unione europea

Esistono specifici strumenti finanziari di sostegno alle iniziative di gemellaggio a livello europeo, regionale e provinciale, da poter consultare su appositi siti internet.

www.eacea.ec.europa.eu/index_en, con riferimento ai programmi di finanziamento di gemellaggi con città all’interno dell’Unione europea;

 

Normativa di riferimento

La cornice normativa delle Intese e dei Gemellaggi è costituita dall’art. 6 della Legge n. 131/2003. In particolare, il secondo comma disciplina le intese concluse dalle Regioni e Province autonome, tenute ad obblighi di comunicazione e avallo (anche tramite silenzio) da parte del Governo statale e sottoposte a tre divieti: (a) di esprimere valutazioni sugli indirizzi di politica estera italiana; (b) di assumere impegni finanziari per lo Stato e (c) di ledere gli interessi delle altre autonomie. 

La disciplina del gemellaggio è invece contenuta nel comma 7 dell’art. 6 della legge n. 131 del 2003: “Resta fermo che i Comuni, Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa”. Il perimetro delle attività oggetto dei gemellaggi è costituito dalle attività di mero rilievo internazionale, definite dall’art. 2 del D.p.r. del 31 marzo 1994:

a) studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell’area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione  interregionale transfrontaliera; 

b) visite di cortesia nell’area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l’esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all’estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d’origine.”

Per quanto riguarda le attività di cui al punto b) è previsto un obbligo di comunicazione al Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio che è titolare della procedura e può avvallare il gemellaggio anche con silenzio-assenso. L’Ente sub regionale è tenuto ad inviare al Dar e al Ministero degli Affari esteri: 

  • Copia della delibera del Consiglio comunale relativa al gemellaggio;
  • Testo del gemellaggio (o il testo del Giuramento della fraternità europea)
  • Obiettivi del gemellaggio (qualora non contenuti nella delibera)
  • Programma del gemellaggio, seppur facoltativo. 
 
 
 

Oggetto del gemellaggio

Il nucleo storico delle attività di gemellaggio è costituito dallo scambio delle visite delle Delegazioni, in condizioni di reciprocità. Questo può essere approfondito attraverso scambi tra ragazzi delle scuole, gruppi giovanili, famiglie e associazioni di adulti o della terza età che può assumere diverse forme (invio di doni simboleggianti la comunità, composizioni o alte forme di scambio sociale).

Obiettivo di queste attività di scambio e delle attività del Comitato è sollecitare contatti a distanza e incontri diretti tra singole persone, nuclei familiari, associazioni e organizzazioni di volontariato: particolare attenzione dovrebbe essere posta nello sviluppo di forme di scambio nella fase scolastica. 

Sarà quindi possibile sviluppare il gemellaggio attraverso diverse attività di scambio, esemplificativamente: scolastici, sportivi, interculturali, politico-amministrativi, sociali, turistici, economici.